STRUMENTO DI ASSISTENZA ALLA PREADESIONE - IPA 2007 - 2013
Lo Strumento di assistenza pre-adesione nasce nell'ambito della revisione del quadro per gli aiuti esterni relativo alle prospettive finanziarie 2007-2013 allo scopo di fornire assistenza in funzione del processo di pre-adesione.
IPA 2007-2013
Il Regolamento del Consiglio che isituisce lo strumento IPA
(n. 1085/2006 del 17 luglio 2006)
Studio sulle Opportunità per le imprese nell'ambito dello strumento di assistenza alla preadesione 2007-2013
Guida pratica alle procedure contrattuali dell'UE
Commissione europea - DG Allargamento
Delegazioni della Commissione europea nei paesi terzi
Bandi di gara e inviti a presentare proposte per i programmi di aiuto esterno della Commissione europea - DG EuropeAid
Base legislativa: proposta di regolamento della Commissione COM(2004) 627 def. del 29 settembre 2004, proposta che mira a razionalizzare gli strumenti di assistenza in un unico strumento che sostituirà, quindi, il regolamento Phare, il regolamento CBC, il regolamento sul coordinamento, il regolamento ISPA, il regolamento SAPARD, il regolamento su Cipro e Malta e il regolamento sulla Turchia.
Periodo: 2007 - 2013
Copertura finanziaria: 11.5 milioni di euro.
Paesi beneficiari: Croazia, Turchia e ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in quanto paesi candidati; Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, incluso il Kosovo, e Montenegro, in quanto potenziali candidati.
Soggetti eliggibili: L'art.19 del regolamento IPA ammette a partecipare all'assegnazione degli appalti e di sovvenzioni tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, dei paesi beneficiari del regolamento, dei paesi beneficiari dello Strumento europeo di prossimità e partenariato, degli Stati membri dello Spazio economico europeo e ad altri paesi su basi di reciprocità. L'articolo in questione prevede esplicitamente l'ammissibilità della partecipazione delle organizzazioni internazionali.
Aree di azione: L'art. 3 del regolamento prevede i cinque componenti attraverso i quali sarà fornita assistenza: sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale, cooperazione regionale e transfrontaliera, sviluppo regionale, sviluppo delle risorse umane, sviluppo rurale.
I paesi candidati beneficeranno di tutte le componenti, mentre i paesi candidati potenziali avranno accesso solo alla prima e alla seconda componente (sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale, cooperazione regionale e transfrontaliera).
L'articolo suddetto specifica anche che la Commissione sarà tenuta ad adottare opportune norme di esecuzione per ciascuna componente secondo una procedura di comitatologia (comitato di gestione).
Regola della nazionalità: nell'art.19 viene stabilito che tutte le forniture e tutti i materiali acquistati nell'ambito di un appalto finanziato a norma dell'IPA devono essere provenienti dall'Unione europea o da un paese ammissibile allo strumento IPA; in casi eccezionali e di forza maggiore la Commissione può consentire delle deroghe. Questi criteri di nazionalità non sono invece applicati agli esperti proposti nell'ambito di aggiudicazione degli appalti.